La Corte di Giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro.
La Corte si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblicamente e con assoluta imparzialità.
I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) oppure in sezioni composte da cinque o tre giudici, a seconda dell’importanza della causa. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
Competenze della Corte
Le categorie più comuni di cause portate all’attenzione della Corte sono:
1. il rinvio pregiudiziale, quando i tribunali nazionali chiedono alla Corte di interpretare un determinato punto del diritto dell'UE;
2. il ricorso per inadempimento, presentato quando uno Stato membro non applica il diritto dell'UE;
3. il ricorso di annullamento, presentato quando si ritenga che il diritto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell'Unione stessa;
4. il ricorso per carenza, presentato nel caso che un'istituzione dell'UE si astenga dall'obbligo di prendere decisioni;
5. ricorsi diretti, presentati da privati cittadini, imprese od organizzazioni contro le decisioni o le azioni dell'UE.
La preminenza del diritto dell’Unione su quello degli Stati membri riguarda anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Hanno applicazione immediata e necessaria negli ordinamenti nazionali le sentenze della Corte di Giustizia che interpretano regolamenti dell’Unione Europea, in quanto norme aventi immediata efficacia nel diritto degli Stati membri. Non sono invece direttamente applicabili le sentenze che interpretano direttive comunitarie, in quanto norme che necessitano di un successivo recepimento in leggi degli Stati membri.
Però i giudici nazionali devono garantire la piena applicabilità delle norme comunitarie "disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la rimozione per via legislativa o mediante altro procedimento costituzionale."
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